I CONSUMATORI ONLINE E IL CODICE DEL CONSUMO. LE NOVITÀ COMMENTATE DALL’AVVOCATO VINCENZO MARUCCIO

  • By:Redazione Studio LBM

Sono diverse le pratiche commerciali ingannevoli nel mirino del cosiddetto Codice del Consumo, introdotto, un anno fa, con il decreto legislativo 26, per meglio tutelare i consumatori che fanno acquisti online: “Una delle fattispecie normate è senz’altro la Dual Quality. Si tratta -spiega l’avvocato Vincenzo Maruccio- di un fenomeno che si concretizza quando in uno Stato membro viene pubblicizzato un bene definito identico ad altro bene commercializzato in Paesi diversi, ma appartenenti sempre all’Unione europea. E questo nonostante vi siano, come recita l’articolo 21 del Codice, significative differenze attinenti alle caratteristiche e alla composizione dei due beni, salvo che la comunicata identità sia giustificata da fattori legittimi ed obiettivi”.

Particolarmente significativo il capitolo dedicato alle recensioni lasciate dagli utenti su Internet: “Il Codice -spiega l’avvocato Vincenzo Maruccio- indica l’obbligo di indicarne la provenienza perché i giudizi lasciati a commento possono, in qualche modo, influenzare le scelte dei consumatori. I professionisti o le aziende devono insomma segnalare se e in che modo garantiscono la provenienza delle recensioni da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto. Infine, la norma prevede il divieto di rivendita di biglietti per eventi acquistati mediante strumenti automatizzati. Questa pratica però può portare a una carenza di biglietti disponibili per i consumatori che acquistano i biglietti direttamente dai professionisti. E, per concludere, da non dimenticare l’obbligo di indicare il prezzo applicato nei 30 giorni antecedenti l’applicazione di uno sconto. Questa informazione consente ai consumatori di valutare l’effettiva convenienza dell’offerta”.

Altra importante novità è quella riguardante gli interventi finalizzati a evitare le omissioni ingannevoli (art. 22, Codice del Consumo) e le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (art. 23, Codice del Consumo). Ricorda l’avvocato Vincenzo Maruccio “si segnalano la trasparenza nei risultati di ricerca sui marketplace: i consumatori hanno diritto di sapere come vengono presentati i prodotti offerti dai vari venditori, in modo da non essere indotti ad acquistare prodotti o servizi in base a risultati di ricerca condizionati e indirizzati dalle sponsorizzazioni. Un modo, questo, per evitare che chi compra possa cadere in spiacevoli tentazioni. Ogni scelta deve essere sempre libera e mai orientata da atteggiamenti, diciamo così, capziosi”.

Importante segnalare la parte in cui il Codice del Consumo si occupa dell’aspetto risarcitorio nel caso in cui un consumatore sia stato vittima di una pratica commerciale scorretta. “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può irrogare sanzioni fino al 4% del fatturato annuo del professionista. Il consumatore -conclude l’avvocato Vincenzo Maruccio- può adire il giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno e, ove applicabile, la riduzione del prezzo. Il complesso delle norme previste dal Codice del Consumo è dunque orientato a tutelare a 360 gradi l’acquirente, in modo che compia azioni consapevoli e mai condizionate da pratiche aggressive di marketing. Regole di buon senso che contribuiscono a rendere il mercato un luogo dove maturate scelte che siano davvero frutto della volontà dei clienti”.

Posted in: Approfondimenti