Tra le tematiche trattate dallo Studio Legale LBM che riguardano il diritto societario, sicuramente la possibilità del recesso di un socio nelle srl è tra quelle che spesso vengono affrontate.
Nell’articolo l’Avvocato Vincenzo Maruccio spiega come il socio di una s.r.l. ha la facoltà di uscita dalla società mediante lo strumento del recesso, la cui disciplina specifica è individuata all’art. 2473 c.c.
“Il diritto di recesso è la facoltà concessa ai soci di risolvere il contratto sociale al verificarsi di alcune fattispecie previste dall’art. 2473 c.c. Si tratta di un atto privo di forma specifica che può derivare anche da un comportamento concludente e diviene efficace per effetto della sola manifestazione di volontà unilaterale del socio recedente, senza che occorra alcuna accettazione da parte della società”
Spiega Maruccio.
Il recesso è, dunque, il potere riconosciuto ad ogni socio di sciogliersi unilateralmente dal contratto sociale ottenendo la liquidazione della propria quota societaria vale a dire il rimborso della propria partecipazione a valori equi.
La legge prevede due tipi di recesso – quello convenzionale – la cui disciplina è stabilita nell’atto costitutivo e quello legale che, come abbiamo visto, è disciplinato dall’art. 2473 c.c.
Per il recesso convenzionale bisogna quindi far riferimento alle modalità e disposizioni previste da ogni specifico atto costitutivo.
Il recesso legale prevede invece una disciplina generale contenuta all’art. 2473 c.c. che si attiva al ricorrere di specifici casi, anche se l’atto costitutivo nulla prevede in termini di recesso.
La legge assicura quindi una tutela minima ai soci prevedendo delle cause legali che attribuiscono in ogni caso il diritto di recesso (cfr. art. 2473, comma 1, c.c.) senza che ciò possa essere eliminato per effetto di una clausola dell’atto costitutivo, neppure con il consenso unanime di tutti i soci.
Il recesso legale può essere esercitato per particolari cause distinte in due categorie:
Per quanto riguarda la prima categoria il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno consentito:
Le cause di recesso legale (sempre garantito) possono derivare da previsioni statutarie (ad esempio accordi di autonomia privata) che incidono negativamente sul socio e al verificarsi delle quali il socio, a tutela della propria posizione, può esercitare il diritto di recesso.
In particolare, le previsioni statutarie che alterano la posizione del socio possono derivare da:
Per i soci assenti o dissenzienti (ma anche astenuti) è previsto il diritto di recesso da esercitarsi entro i successivi 90 giorni (art. 34, comma 6, D.Lgs. 17/01/2003, n. 5).
Il recesso non può essere esercitato dal socio (e, se già esercitato, diviene privo di efficacia) nel caso in cui la società revoca la delibera che lo legittima o viene deliberato lo scioglimento della società.
L’articolo 2437-bis stabilisce che il diritto di recesso debba essere esercitato mediante apposita comunicazione alla società nella forma di lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione dei soci che legittima il recesso, se esso consegue appunto da una decisione dei soci oppure spedita entro trenta giorni dalla data in cui il socio è venuto a conoscenza del presupposto che legittima il recesso, se esso consegue da un fatto diverso da una decisione assunta dai soci.

Vincenzo Maruccio è avvocato specializzato in diritto commerciale e diritto societario, con oltre quindici anni di esperienza nel settore legale nazionale ed internazionale, in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. Lo studio legale dell’avvocato Vincenzo Maruccio ha sede a Roma e a Milano.