Il mancato pagamento delle spese condominiali è una problematica sempre più diffusa.
Secondo l’Anammi (associazione degli amministratori di immobili) nei primi sei mesi del 2025 i ritardi nei
pagamenti aumenteranno del 20%, complice anche il rincaro energetico.
La normativa vigente, riformata con la legge n. 220/2012, impone un preciso obbligo per
l’amministratore che si trova ad avere a che fare con un condomino moroso: il ricorso al decreto
ingiuntivo per il recupero delle somme non versate.
Il nono comma dell’art. 1129 c.c. stabilisce che l’amministratore debba agire entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio in cui il credito risulta esigibile, salvo esonero esplicito da parte
dell’assemblea.
Tale procedura, disciplinata dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, consente
di ottenere un decreto immediatamente esecutivo senza necessità di autorizzazione assembleare. Il
provvedimento viene emesso dal tribunale con una valutazione sommaria del credito, riducendo i
tempi rispetto a un normale iter giudiziario.
Per avviare la procedura, l’amministratore – tramite il proprio legale – deve dimostrare l’esistenza
di un credito certo, liquido ed esigibile. Una volta emesso, il decreto viene notificato al debitore,
che ha 40 giorni di tempo per opporsi.
L’eventuale opposizione, tuttavia, non sospende l’esecuzione: i beni del moroso possono essere immediatamente pignorati.
Questa tutela giuridica è essenziale per salvaguardare gli altri condomini in regola con i pagamenti
e garantire il funzionamento del condominio. Inoltre, i creditori insoddisfatti, come fornitori di
servizi o imprese edili, possono ottenere dall’amministratore i dati dei condomini morosi, evitando
azioni dirette contro chi ha già adempiuto ai propri obblighi.
In definitiva, il decreto ingiuntivo rappresenta uno strumento efficace per garantire la stabilità
finanziaria del condominio, assicurando equità nella gestione delle spese comuni.